FONDO PER SALVARE LE PMI EDILIZIE CON MUTUI COPERTI DA IPOTECHE

Per le piccole e medie imprese del settore edilizio che hanno ottenuto un finanziamento garantito da ipoteca diventa possibile rinegoziare i crediti deteriorati.

È una possibilità della quale non possono avvalersi tutte le Pmi dell’edilizia, ma solo quelle che rientrano nei codici statistici F41 e F42, cioè le imprese che costruiscono edifici residenziali o non residenziali, autostrade, strade, altri passaggi, marciapiedi, idrovie, porti e opere fluviali e altre opere di pubblica utilità.

I crediti rinegoziabili

L’articolo 7-ter del decreto crescita consente alle imprese edili che svolgono queste attività e hanno ottenuto crediti assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili (civili, commerciali e industriali) di accedere alla sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

La garanzia copre i crediti, privi di una qualunque altra garanzia pubblica, classificati come «inadempienze probabili» entro la data dell’11 febbraio 2019 dalla centrale dei rischi della Banca d’Italia. Si tratta di crediti che non sono ancora diventati «sofferenze», che sono vere e proprie insolvenze, ma per i quali, dopo almeno 90 giorni dalla data in cui le relative rate dovevano essere pagate, la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione di eventuali garanzie, che il debitore adempia integralmente le sue obbligazioni contrattuali.

Il piano di rientro

Per beneficiare della garanzia, l’impresa deve sottoscrivere con la banca un piano di rientro, per mettersi in pari con il pagamento del suo debito. Se va bene alla banca, l’operazione può durare fino a 20 anni. Il mancato rispetto del pagamento delle rate alle scadenze concordate al momento della ristrutturazione del debito autorizza la banca ad attivare le procedure per escutere la garanzia. La quale, però ha carattere sussidiario, il che significa che prima di rivolgersi al fondo, l’istituto di credito dovrà cercare di incassare il massimo dall’impresa, anche attivando le possibili azioni di recupero stragiudiziali e giudiziali intraprese dalla banca.