POSSIBILITA’ VERSAMENTO IVA PER CASSA

REGIME IVA PER CASSA

  • L’iva relativa alle cessione di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile all’atto del pagamento dei corrispettivi;
  • Il diritto alla detrazione dell’iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione l’imposta diviene comunque esigibile, salvo che, il cessionario o il committente prima di tale data termine sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

PRESUPPPOSTO SOGGETTIVO

Possono optare per la liquidazione dell’iva secondo la contabilità di cassa i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2.000.000,00 di euro.

CESSIONARI O COMMITTENTI

I cessionari ed i committenti devono agire nell’esercizio di un’impresa o di una professione cioè devono essere titolari di partita iva. Sono escluse pertanto le operazione effettuate nei confronti di privati e altri soggetti senza partita IVA.

OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE

Sono escluse dalla disciplina per cassa le seguenti operazioni attive:

  • effettuate nell’ambito di regimi speciali IVA (editoria, agenzia viaggi, regime del margine, ecc.)

  • operazioni effettuate nei confronti dei privati

  • con il regime del reverse-charge

  • ad esigibilità differita (operazione nei confronti degli enti pubblici)

OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE

Sono escluse dalla disciplina per cassa le seguenti operazioni passive:

  • gli acquisti di beni e servizi con il reverse-charge

  • gli acquisti intracomunitari di beni

  • le importazioni di beni

  • le estrazioni di beni dai depositi IVA

CARATTERISTICHE DEL REGIME PER CASSA

  • le operazioni concorrono a formare il volume di affari nell’anno in cui sono effettuate

  • la liquidazione dell’IVA delle operazione attive e passive sono conteggiate nella liquidazione periodica dell’IVA del mese o del trimestre nel quale l’iva viene incassata e pagata

  • nel caso di incasso o pagamento parziali l’iva a debito o a credito si considera in proporzione,

  • le fatture emesse in applicazione della suddetta disciplina devono recare l’annotazione che trattasi di IVA PER CASSA ART. 32 BIS DL 83/2012

DECORRENZA

Il nuovo regime si può applicare alle operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012

OPZIONE

Va fatta nella prima dichiarazione IVA successiva rispetto al periodo di riferimento.

L’opzione per l’IVA per cassa vincola il soggetto passivo al mantenimento dell’opzione stessa per almeno un triennio.

Trascorso il triennio l’opzione si rinnova automaticamente salva la revoca espressa-

Se si opta da dicembre 2012 l’anno 2012 si considera come un intero anno.

TERMINE OPZIONE

Tale regime di calcolo dell’iva termina quando:

  • Si supera nel corso dell’anno il volume d’affari di 2.000.000,00 di euro (dal mese successivo si applica il regime normale)

  • In caso di cessazione di attività. In tal caso tutta l’iva a debito sospesa va a debito e mentre l’iva a credito andrà detratta.

EFFICACIA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2012.