Reti di IMPRESE

DEFINIZIONE: insieme di imprese che aderiscono ad un “contratto di rete” sia per originaria sottoscrizione, sia per adesione successiva.

  CONTRATTO DI RETE: Con il  “contratto di rete” più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.   

AGEVOLAZIONI FISCALI: L’art. 42 comma 2- quater del decreto legge 31 Maggio 2010 n. 78 prevede delle agevolazioni fiscali per gli aderenti ad un contratto di rete.

Le condizioni per usufruire delle agevolazioni fiscali sono:

– adesione al contratto di rete;- accantonamento e destinazione dell’utile di esercizio in una riserva apposita di bilancio;

– asseverazione del programma di rete;

– istituzione del fondo patrimoniale.

a) Adesione al contratto di rete: Il contratto di rete deve essere redatto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L’efficacia inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

b) Accantonamento a riserva e destinazione dell’utile: Ai fini fiscali, bisogna accantonare una quota degli utili conseguiti in un’apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel Patrimonio Netto. Di questa riserva bisogna darne informazioni in nota integrativa ed è vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete entro l’esercizio successivo rispetto alla delibera sulla destinazione dell’utile.La riserva può essere alimentata dagli utili provenienti dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

c) Asseverazione del programma di rete: Il programma comune di rete deve essere preventivamente asseverato da parte di organismi abilitati che possono essere consultati nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’asseverazione è attestata entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio dell’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete o dal rappresentante della rete. L’asseverazione comporta la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto (cfr. art. 3 del d.l. n. 5 del 2009)L’asseverazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti richiesti per la fruizione dell’incentivo fiscale.

d) Istituzione del fondo patrimoniale: questo elemento è solamente necessario se si vuole usufruire delle agevolazioni, perché la legge lo ritiene solamente come elemento facoltativo.

L’agevolazione consiste nella variazione in diminuzione della basi imponibile del reddito di impresa dell’importo che è stato accantonato nella riserva specifica. L’agevolazione si applica solamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), e può essere ESCLUSIVAMENTE fruita in sede di versamento del SALDO delle imposte sui redditi, senza incidere, quindi sugli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento. Per cui per il calcolo del saldo si dovrà considerare la base imponibile al netto della riserva specifica stanziata; per il calcolo degli acconti si dovrà considerare il reddito imponibile al lordo dell’agevolazione. La norma prevede che l’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può comunque superare il limite di 1 milione di euro per singola impresa, anche se l’impresa ha accantonato una somma maggiore. La norma prevede una somma massima che può essere accantonata per ogni esercizio: per il 2011 non possono essere accantonati nella riserva più di Euro 20 milioni, per gli anni 2012 e 2013 l’ammontare complessivo non può eccedere Euro 14 milioni per anno. 

CONTROLLI L’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo può effettuare tra l’altro:

– la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma;

– la verifica della imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei successivi utilizzi;

– la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione in base a specifici accordi.