{"id":1067,"date":"2024-11-25T17:15:31","date_gmt":"2024-11-25T16:15:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/?p=1067"},"modified":"2024-11-25T17:15:32","modified_gmt":"2024-11-25T16:15:32","slug":"bonus-natale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/bonus-natale\/","title":{"rendered":"BONUS NATALE"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Con la circolare n. 22\/E del 2024, l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito nuovamente le regole di spettanza del Bonus Natale, l\u2019indennit\u00e0 riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro prevista per quest\u2019anno dal decreto Omnibus. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Il Bonus in argomento, quale una tantum per l\u2019anno 2024, \u00e8 riconosciuto nella misura massima di euro 100, da rapportare al periodo di lavoro, ai lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. <strong>Il bonus non viene ridotto in caso di lavoro part-time<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019erogazione pu\u00f2 avvenire<\/strong><u>:<\/u><\/p>\n<ul>\n<li>tramite il datore di lavoro unitamente alla retribuzione della 13^ mensilit\u00e0, se il lavoratore presenta la relativa richiesta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta il possesso dei requisiti<\/li>\n<li>nella dichiarazione dei redditi che sar\u00e0 presentata il prossimo anno con riferimento al periodo d\u2019imposta 2024.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Requisiti di spettanza<\/strong><\/p>\n<p>Possono fare domanda ai lavoratori dipendenti che, con riferimento al periodo d\u2019imposta 2024, siano in possesso dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>possedere, per l&#8217;anno fiscale 2024, un\u00a0<strong>reddito totale che non ecceda i 28.000 euro<\/strong>; Nel computo del limite di reddito fissato dalla norma occorre tenere conto anche di:<\/li>\n<\/ul>\n<p>&#8211; redditi assoggettati a cedolare secca;<\/p>\n<p>&#8211; redditi su cui si applica una imposta sostitutiva;<\/p>\n<p>&#8211; quota di agevolazione ACE (art. 1 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201);<\/p>\n<p>&#8211; mance detassate corrisposte ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. \u00a0\u00a0\u00a0197\/2022);<\/p>\n<p>&#8211; quota esente dei redditi di ricercatori e impatriati<\/p>\n<ul>\n<li><strong>almeno<\/strong>\u00a0un\u00a0<strong>figlio a carico<\/strong>\u00a0fiscalmente, anche in mancanza dell\u2019applicazione in busta paga delle relative detrazioni, sostituite dall\u2019assegno unico;<strong> Non necessario il requisito del coniuge.<\/strong><\/li>\n<li>IRPEF dovuta superiore alle detrazioni per lavoro subordinato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il bonus, dunque, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.<\/p>\n<p><strong>NOTA BENE<\/strong>: La circolare <strong>nega<\/strong> il Bonus Natale\u00a0<strong>ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente<\/strong>, di cui all\u2019articolo 50 del TUIR.<\/p>\n<p><strong>Relazione genitoriale<\/strong><\/p>\n<p>Il bonus per\u00f2\u00a0<strong>non spetta<\/strong>\u00a0al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennit\u00e0.<\/p>\n<table width=\"720\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>N.B.<\/strong>\u00a0L\u2019Agenzia delle Entrate, nella definizione dei\u00a0<strong>genitori conviventi<\/strong>, fa espresso riferimento alla costituzione, prevista dalla legge n. 76\/2016\u00a0<strong>(Legge Cirinn\u00e0<\/strong>), ovvero alla convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel medesimo Comune e coabitanti.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Regole per la spettanza ai genitori<\/strong><\/p>\n<p>La regola definita dall\u2019Agenzia delle Entrate per la spettanza del bonus prevede che, in\u00a0<strong>presenza<\/strong>\u00a0di un\u00a0<strong>figlio a carico<\/strong>:<\/p>\n<p>&#8211; nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l\u2019indennit\u00e0 spetta a uno solo di essi, ove siano coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto;<\/p>\n<p>&#8211; nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi soltanto se non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto al bonus.<\/p>\n<table width=\"720\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p>Dunque: un bonus per ogni nucleo familiare effettivo. Questo sembra essere il criterio generale.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Vediamo, nella tabella che segue, una serie di\u00a0<strong>casi specifici<\/strong>:<\/p>\n<table width=\"720\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>Genitore 1<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>Genitore 2<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>A chi spetta il bonus<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>Non coniugato e non convivente<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Non coniugato e non convivente<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Entrambi<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>Non coniugato e non convivente<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Coniugato con altro figlio a carico<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Entrambi (I due coniugi sceglieranno a chi di loro spetta<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>Non coniugato e non convivente ma senza i requisiti<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Coniugato con altro figlio a carico<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Un solo bonus al nucleo familiare di genitore 2<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>Non coniugato e non convivente<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Coniugato con altro figlio non a carico<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p>Entrambi<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Reiterazione della domanda<\/strong><\/p>\n<p>Il lavoratore dipendente, nell\u2019<strong>attestazione\u00a0<\/strong>da rilasciare al\u00a0<strong>datore di lavoro<\/strong>, deve dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.<\/p>\n<p>A tal fine occorre indicare il\u00a0<strong>codice fiscale dell\u2019altro genitore<\/strong>, a prescindere dalla sussistente situazione genitoriale.<\/p>\n<p>Per questa ragione i\u00a0<strong>lavoratori dipendenti<\/strong>\u00a0che hanno gi\u00e0 presentato la dichiarazione sostitutiva devono presentare un\u2019<strong>ulteriore dichiarazione\u00a0<\/strong>al\u00a0<strong>sostituto d\u2019imposta<\/strong>, solo nel caso in cui debbano comunicare il codice fiscale del convivente (ex legge n. 76 del 2016), unitamente alla dichiarazione che quest\u2019ultimo non sia beneficiario del bonus.<\/p>\n<p>Cosa deve fare il datore di lavoro<\/p>\n<p>Il datore di lavoro, una volta ricevuta la domanda completa, \u00e8 tenuto ad\u00a0<strong>anticipare l\u2019importo<\/strong>\u00a0spettante nella busta paga insieme alla\u00a0<a href=\"https:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/quotidiano\/2024\/10\/31\/tredicesima-mensilita-spetta-calcola-arriva-prima-natale\">tredicesima mensilit\u00e0<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Eccezioni: quando il Bonus Natale non spetta<\/strong><\/p>\n<p>La novella introduce anche il nuovo comma 2-bis all&#8217;articolo 2-bis del Decreto Omnibus, stabilendo che il\u00a0<strong>bonus di 100 euro\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.edotto.com\/articolo\/bonus-natale-2024-attivo-il-self-service-per-la-richiesta-su-noipa\"><strong>non \u00e8 concesso<\/strong><\/a><strong>\u00a0al lavoratore dipendente sposato o convivente<\/strong>,\u00a0<strong>se il suo coniuge o convivente, che non sia legalmente e definitivamente separato, riceve gi\u00e0 questa stessa indennit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Pertanto, in situazioni dove entrambi i partner sono lavoratori dipendenti e soddisfano i criteri stabiliti dalla legge, il bonus sar\u00e0 assegnato soltanto a uno dei due, a condizione che:<\/p>\n<ul>\n<li>siano sposati e non in stato di separazione legale e definitiva;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>siano conviventi di fatto, secondo quanto definito dagli articoli 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come descritto nella relazione illustrativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Apriamo, una parentesi sul concetto di\u00a0<strong>conviventi di fatto<\/strong>.<\/p>\n<p>Il riferimento \u00e8 all&#8217;articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, dove viene stabilito che:<\/p>\n<ul>\n<li>i conviventi di fatto sono due adulti in una relazione stabile basata su legami affettivi e su un supporto morale e materiale reciproco, senza vincoli di parentela, affinit\u00e0, adozione, matrimonio o unione civile;<\/li>\n<li>fermo quanto sopra, la verifica della convivenza stabile \u00e8 basata sulla dichiarazione anagrafica secondo l&#8217;articolo 4 e la lettera b del comma 1 dell&#8217;articolo 13 del regolamento emesso con il DPR 30 maggio 1989, n. 223.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Esempi\u00a0 <\/strong>La circolare 22\/E\/2024 contiene alcuni esempi per meglio illustrare la dazione o meno del Bonus Natale. L\u2019ipotesi \u00e8 quella di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di\u00a0<strong>un figlio fiscalmente a carico<\/strong>\u00a0e, l\u2019uno con l\u2019altra, n\u00e9 coniugati n\u00e9 conviventi.<\/p>\n<table width=\"780\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p><strong>SITUAZIONE FAMILIARE<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p><strong>SPETTANZA DEL BONUS<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti.<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>il bonus spetta a entrambi.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>La sig.ra Bianchi non \u00e8 coniugata e non con altri soggetti;<\/p>\n<p>il sig. Rossi \u00e8 coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico.<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>il bonus spetta a uno solo dei due coniugi sig. Rossi o sig.ra Verdi;<\/li>\n<li>il bonus spetta alla sig.ra Bianchi in quanto non coniugata e non convivente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma;<\/p>\n<p>il sig. Rossi \u00e8 coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico.<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>la sig.ra Bianchi non beneficia del bonus:<\/li>\n<li>il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (in presenza degli altri requisiti).<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p>La sig.ra Bianchi non \u00e8 coniugata e non convive con altri soggetti;<\/p>\n<p>sig. Rossi \u00e8 coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non \u00e8 fiscalmente a carico.<\/p>\n<\/td>\n<td>\n<ul>\n<li>il bonus spetta alla sig.ra Bianchi in quanto non coniugata e non convivente;<\/li>\n<li>il bonus spetta al sig. Rossi in quanto ha un figlio fiscalmente a carico con la sig.ra Bianchi e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest\u2019ultima non \u00e8 beneficiaria del bonus.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Con la circolare n. 22\/E del 2024, l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito nuovamente le regole di spettanza del Bonus Natale, l\u2019indennit\u00e0 riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro prevista per quest\u2019anno dal decreto Omnibus. \u00a0\u00a0 Il Bonus in argomento, quale una tantum per l\u2019anno 2024, \u00e8 riconosciuto nella misura massima di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1067"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1067"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1067\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1068,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1067\/revisions\/1068"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}