{"id":141,"date":"2014-09-13T12:52:33","date_gmt":"2014-09-13T10:52:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/?p=141"},"modified":"2017-03-08T09:03:48","modified_gmt":"2017-03-08T08:03:48","slug":"nuove-sanzioni-nero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/nuove-sanzioni-nero\/","title":{"rendered":"Nuove sanzioni sul lavoro NERO"},"content":{"rendered":"<h2><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><\/h2>\n<p><!-- Lo Studio Consiglia --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-4791271289955603\" data-ad-slot=\"9544803372\" data-ad-format=\"auto\"><\/ins><br \/>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<h2>Sanzioni sul Lavoro Nero<\/h2>\n<p><span class=\"Apple-style-span\"><strong>OGGETTO\u00a0<\/strong>L\u2019art. 4 della Legge n. 183\/2010 (cd. Collegato Lavoro) ha modificato il sistema sanzionatorio per lavoro nero. La legge \u00e8 entrata in vigore il 24\/11\/2010.<\/span><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>SANZIONE INTERA<\/strong>\u00a0\u00a0I datori che si trovano nei casi di:- avere lavoratori subordinati non in regola;- non aver dato preventiva comunicazione del rapporto di lavoro;- aver usufruito di prestazioni lavorative di soci\/familiari senza aver dato comunicazioni all\u2019Inail;- aver usufruito di prestazioni lavorative occasionali accessorie senza aver dato comunicazioni all\u2019Inps\/Inail;- aver usufruito di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 Cod. Civ.) in assenza di documentazione utile ad una verifica della natura autonoma del rapporto;sono soggetti alla sanzione compresa tra un minimo di \u20ac 1.500 ed un importo massimo di \u20ac 12.000 per ogni lavoratore trovato in \u201cnero\u201d con la maggiorazione di \u20ac 150 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.La sanzione \u00e8 aggiuntiva rispetto alle altre sanzioni applicabili nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>ESCLUSIONI<\/strong>\u00a0Sono esclusi:- i rapporti di co.co.co., co.co.pro. ed associazione in partecipazione con apporto di lavoro, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;- i rapporti di lavoro domestico non comunicati all\u2019Inps;- i casi di assolvimento degli obblighi di natura contributiva pur in assenza di comunicazione preventiva di assunzione, dai quali si evidenzi la volont\u00e0 del datore di lavoro di non occultare il rapporto;- i casi di diversa qualificazione del rapporto in lavoro subordinato, non trattandosi di lavoro sommerso;- i casi in cui il datore di lavoro regolarizzi spontaneamente e per l\u2019intera durata un rapporto di lavoro avviato inizialmente senza la preventiva comunicazione di assunzione. La presentazione tardiva della comunicazione di assunzione deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto, ovvero alla presentazione tardiva della comunicazione di assunzione, alla denuncia spontanea della propria situazione debitoria entro e non oltre i successivi 30 giorni.<\/p>\n<p>SANZIONE RIDOTTA. Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia svolto un periodo iniziale parzialmente in nero e successivamente regolarizzato soltanto in parte dal datore di lavoro spontaneamente si applica una sanzione ridotta tra un importo minimo di \u20ac1.000 ad un importo massimo di \u20ac 8.000, maggiorata di \u20ac 30 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.<strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>SANZIONE SU CONTRIBUTI. L\u2019importo delle sanzioni civili per evasione di contributi per lavoro in nero \u00e8 quantificato con riferimento all\u2019entit\u00e0 dell\u2019evasione commessa e maggiorato del 50% rispetto alle sanzioni civili ordinarie.\u00a0Tali sanzioni non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarmente assolto agli adempimenti contributivi connessi al rapporto di lavoro.<strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>DIFFIDA AD ADEMPIERE. A seguito di verifica ispettiva, nel caso di\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">violazioni sanabili<\/span>:- il datore di lavoro pu\u00f2 essere diffidato a regolarizzare il rapporto sotto il profilo contributivo, retributivo e lavori stico entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;-\u00a0\u00a0in caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro deve provvedere entro i successivi 15 giorni al pagamento della sanzione secondo questa modalit\u00e0:\u00a0&#8211; &#8211; lavoratore in nero \u20ac 1.500+ \u20ac 37,50 al giorno;- &#8211; lavoratore parzialmente in nero \u20ac 1.000+ \u20ac 7,50 al giorno.In caso di violazione non sanabili il pagamento pu\u00f2 essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento secondo questa modalit\u00e0:- lavoratore totalmente in nero \u20ac 3.000+ \u20ac 50 al giorno;- lavoratore parzialmente in nero \u20ac 2.000+ \u20ac 10 al giorno.<\/p>\n<p>SOSPENSIONE DELL\u2019ATTIVITA\u2019. In caso di ispezione , laddove si riscontri presso il luogo di lavoro l\u2019impiego di personale non risultante da alcuna scrittura\/ documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati, il personale ispettivo pu\u00f2 disporre la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale. Il ravvedimento di revoca pu\u00f2 essere revocato solo a seguito della regolarizzazione dei lavoratori \u201cin nero\u201d e dietro pagamento di una somma aggiuntiva pari ad \u20ac 1.500 oltre alle sanzioni penali, civili ed amministrative.<\/p>\n<p><script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script><br \/>\n<!-- Lo Studio Consiglia --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-4791271289955603\" data-ad-slot=\"9544803372\" data-ad-format=\"auto\"><\/ins><br \/>\n<script>\n(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sanzioni sul Lavoro Nero OGGETTO\u00a0L\u2019art. 4 della Legge n. 183\/2010 (cd. Collegato Lavoro) ha modificato il sistema sanzionatorio per lavoro nero. 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