{"id":888,"date":"2021-01-14T12:12:12","date_gmt":"2021-01-14T11:12:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/?p=888"},"modified":"2021-01-14T12:12:14","modified_gmt":"2021-01-14T11:12:14","slug":"la-nuova-legge-di-rivalutazione-del-decreto-agosto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/la-nuova-legge-di-rivalutazione-del-decreto-agosto\/","title":{"rendered":"La nuova legge di rivalutazione del Decreto Agosto"},"content":{"rendered":"\n<p>L&#8217;art. 110 del Decreto Agosto (DL 104\/2020) ripropone per il 2020 una nuova legge di rivalutazione dei beni di impresa, particolarmente interessante sia perch\u00e9 pu\u00f2 avere valenza solo civilistica, sia perch\u00e9 l&#8217;eventuale rilevanza fiscale dei maggiori valori \u00e8 subordinata al pagamento di una imposta sostitutiva in misura molto ridotta (3%) e non deve riguardare necessariamente tutti beni della medesima categoria omogenea.<\/p>\n<p><span class=\"grassetto\">Soggetti ammessi alla agevolazione<\/span><\/p>\n<p>I soggetti ammessi alla nuova misura di rivalutazione\u00a0<span class=\"grassetto\">sono<\/span>\u00a0le societ\u00e0 di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.<\/p>\n<p>Tali soggetti possono, in\u00a0<span class=\"grassetto\">deroga<\/span>\u00a0alle norme del codice civile, rivalutare civilisticamente i beni d&#8217;impresa e le partecipazioni di controllo\/collegamento risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019, ad esclusione dei beni merce (alla cui produzione ed al cui scambio \u00e8 diretta l&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa).<\/p>\n<p>La rivalutazione deve essere\u00a0<span class=\"grassetto\">eseguita<\/span>\u00a0nel bilancio o rendiconto dell&#8217;esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2020, per i soggetti con periodo d&#8217;imposta coincidente con l&#8217;anno solare) e deve essere\u00a0<span class=\"grassetto\">annotata<\/span>\u00a0nel relativo inventario e nella nota integrativa.<\/p>\n<p><span class=\"grassetto\">Beni oggetto della rivalutazione<\/span><\/p>\n<p>Possono essere oggetto di rivalutazione, ad esempio, terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in societ\u00e0 controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.<\/p>\n<p>Possono essere rivalutati anche i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati. Mentre restano\u00a0<span class=\"grassetto\">escluse<\/span>\u00a0le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni quali, ad esempio, l&#8217;avviamento e, pi\u00f9 in generale, i costi pluriennali.<\/p>\n<p>La rivalutazione \u00e8 applicabile anche ai\u00a0<span class=\"grassetto\">beni completamente ammortizzati<\/span>\u00a0e non pi\u00f9 presenti nell&#8217;attivo patrimoniale, se conservano un valore economico, nonch\u00e9 alle immobilizzazioni in corso risultanti dall&#8217;attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all&#8217;esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.<\/p>\n<p>I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall&#8217;utilizzatore solo se \u00e8 stato esercitato il diritto di riscatto entro l&#8217;esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in propriet\u00e0.<\/p>\n<p><span class=\"grassetto\">Possibilit\u00e0 offerte dalla rivalutazione<\/span><\/p>\n<p>Come anticipato, l&#8217;adeguamento dei valori pu\u00f2 essere esercitato anche ai soli fini civilistico-contabili (in deroga alle norme del codice civile), senza alcun importo da pagare. Il testo della norma ricalca infatti, sotto questo profilo, l&#8217;art. 15 c. 20 DL 185\/2008 (rivalutazione degli immobili delle imprese), stabilendo che il maggior valore attribuito ai beni \u201cpu\u00f2 essere riconosciuto\u201d fiscalmente pagando un&#8217;imposta sostitutiva.<\/p>\n<p>Come precisato dalla relazione ministeriale all&#8217;art. 110 del Decreto Agosto, la\u00a0<span class=\"grassetto\">scelta<\/span>\u00a0della rivalutazione, civilistica e\/o fiscale, pu\u00f2 riguardare ogni singolo bene tra quelli rivalutabili, senza il vincolo di dovere adeguare il valore di tutti i beni compresi nella stessa\u00a0<span class=\"grassetto\">categoria<\/span>.<\/p>\n<p>Pertanto, all&#8217;interno della stessa categoria di beni rivalutabili, si potr\u00e0 ad esempio rivalutare un singolo bene ai soli fini civilistici, rivalutare un secondo bene anche fiscalmente (pagando l&#8217;imposta sostitutiva del 3%) e lasciare invariato il valore degli altri beni.<\/p>\n<p>Nelle\u00a0<span class=\"grassetto\">precedenti leggi<\/span>\u00a0di rivalutazione, invece, se l&#8217;impresa intendeva affrancare il valore di un bene compreso in una determinata categoria, anche tutti gli altri beni che ne facevano parte dovevano essere affrancati, pena la decadenza degli effetti della rivalutazione (vincolo delle categorie omogenee previsto dal DM 13 aprile 2001).<\/p>\n<p><span class=\"grassetto\">Riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore dei beni<\/span><\/p>\n<p>Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori avviene con il pagamento di un&#8217;imposta sostitutiva.<\/p>\n<p>In particolare, il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP,\u00a0<span class=\"grassetto\">a decorrere<\/span>\u00a0dall&#8217;esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione \u00e8 stata eseguita (quindi, per i soggetti \u201csolari\u201d, gi\u00e0 dal 2021), mediante il versamento di un&#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3%. Ne consegue che i maggiori ammortamenti sui beni rivalutati potranno essere portati in\u00a0<span class=\"grassetto\">deduzione<\/span>\u00a0gi\u00e0 nell&#8217;esercizio 2021 per i soggetti \u201csolari\u201d.<\/p>\n<p>L&#8217;imposta sostitutiva va versata (anche mediante compensazione con crediti fiscali) in un massimo di\u00a0<span class=\"grassetto\">due rate<\/span>\u00a0di pari importo:<\/p>\n<p>&#8211; la prima\u00a0<span class=\"grassetto\">entro<\/span>\u00a0il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d&#8217;imposta con riferimento al quale la rivalutazione \u00e8 eseguita;<\/p>\n<p>&#8211; la seconda\u00a0<span class=\"grassetto\">entro<\/span>\u00a0il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d&#8217;imposta successivo.<\/p>\n<p>Diversamente dal riconoscimento immediato dei maggiori valori ai fini della deduzione degli ammortamenti, \u00e8 previsto un differimento temporale dell&#8217;efficacia fiscale della rivalutazione ai fini della determinazione delle plus\/minusvalenze sui beni rivalutati.<\/p>\n<p>In particolare, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalit\u00e0 estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa o al consumo personale o familiare dell&#8217;imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione \u00e8 stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Ci\u00f2 vuol dire che se l&#8217;alienazione (o le altre forme di estromissione del bene dall&#8217;attivit\u00e0 di impresa) \u00e8 effettuata entro il 31 dicembre 2023, la rivalutazione fiscale non ha effetto e le plusvalenze\/minusvalenze si calcolano sul costo del bene prima della rivalutazione.<\/p>\n<p><span class=\"grassetto\">Saldo attivo di rivalutazione<\/span><\/p>\n<p>L&#8217;operazione di rivalutazione comporta la formazione di un saldo attivo di rivalutazione, vale a dire la rilevazione contabile nel passivo dello stato patrimoniale della contropartita del maggior valore attribuito ai beni in applicazione delle norme sulla rivalutazione.<\/p>\n<p>Sotto il profilo civilistico, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite \u00e8 sottoposto ad un regime di\u00a0<span class=\"grassetto\">vincolo<\/span>\u00a0analogo a quello previsto per il capitale sociale. Il saldo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva di patrimonio netto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.<\/p>\n<p>La Circ. AE 19 marzo 2009 n. 11\/E (relativa alla rivalutazione degli immobili di cui al DL 185\/2008, per molti versi analoga alla normativa in commento) ha chiarito che, qualora il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni\u00a0<span class=\"grassetto\">senza optare<\/span>\u00a0per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d&#8217;imposta, ferma restando la necessit\u00e0 di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. In questo caso, la riserva da rivalutazione \u00e8 una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzione viene tassata sul socio come dividendo (societ\u00e0 di capitali), ma non \u00e8 imponibile sulla societ\u00e0.<\/p>\n<p>Qualora invece alla rivalutazione sia attribuita\u00a0<span class=\"grassetto\">rilevanza fiscale<\/span>, il saldo attivo costituisce riserva in sospensione d&#8217;imposta finch\u00e9 rester\u00e0 iscritta in bilancio. In base all&#8217;art. 13 c. 3 L. 342\/2000 (riferimento normativo richiamato dal Decreto Agosto nel definire le regole di funzionamento della rivalutazione), la riserva concorrer\u00e0 invece a formare il reddito imponibile in capo sia alla societ\u00e0 che ai soci nel caso in cui questa venga distribuita.<\/p>\n<p><span class=\"grassetto\">Affrancamento del saldo attivo<\/span><\/p>\n<p>La riserva in sospensione di imposta derivante dalla rilevanza fiscale della rivalutazione pu\u00f2 essere affrancata, in tutto o in parte, mediante il pagamento di un&#8217;<span class=\"grassetto\">imposta sostitutiva<\/span>\u00a0delle imposte sui redditi e dell&#8217;IRAP nella\u00a0<span class=\"grassetto\">misura<\/span>\u00a0del 10%.<\/p>\n<p>L&#8217;imposta sostitutiva va\u00a0<span class=\"grassetto\">versata<\/span>\u00a0(anche mediante compensazione con crediti fiscali) in un massimo di\u00a0<span class=\"grassetto\">due rate<\/span>\u00a0di pari importo:<\/p>\n<p>&#8211; la prima\u00a0<span class=\"grassetto\">entro<\/span>\u00a0il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d&#8217;imposta con riferimento al quale la rivalutazione \u00e8 eseguita;<\/p>\n<p>&#8211; la seconda\u00a0<span class=\"grassetto\">entro<\/span>\u00a0il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d&#8217;imposta successivo.<\/p>\n<p>Il saldo attivo di rivalutazione, una volta affrancato, \u00e8 liberamente distribuibile ai soci e non concorre a formare il reddito imponibile della societ\u00e0 che ha effettuato la distribuzione.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione il socio deve assoggettare a tassazione l&#8217;importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;art. 110 del Decreto Agosto (DL 104\/2020) ripropone per il 2020 una nuova legge di rivalutazione dei beni di impresa, particolarmente interessante sia perch\u00e9 pu\u00f2 avere valenza solo civilistica, sia perch\u00e9 l&#8217;eventuale rilevanza fiscale dei maggiori valori \u00e8 subordinata al pagamento di una imposta sostitutiva in misura molto ridotta (3%) e non deve riguardare necessariamente [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[6],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/888"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=888"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/888\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":889,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/888\/revisions\/889"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioramazzotti.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}