Comunicazione Enea per gli interventi edilizi e tecnologici che usufruiscono della detrazione Irpef del 50%

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 il contribuente che intende fruire della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi edilizi e tecnologici di cui all’art. 16-bis del TUIR, ha l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.

La “nuova” Comunicazione all’ENEA non deve essere effettuata da tutti coloro che usufruiscono della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ma esclusivamente nei casi in cui si realizza un risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Interventi edilizi e tecnologi per i quali sorge l’obbligo di comunicazione:
Tra gli interventi per i quali sorge l’obbligo di invio della Scheda all’ENEA rientrano:

a)    gli interventi edilizi che comportano una riduzione della trasmittanza (in riferimento a tali interventi dovrà essere l’impresa che esegue i lavori a verificare se la tipologia di intervento effettuato rientra tra quelli evidenziati a pag. 4 della citata Guida);
b)    la sostituzione degli Infissi che comporta una riduzione della trasmittanza (nella generalità dei casi l’obbligo sussiste sempre);
c)    gli impianti tecnologici  quali, ad esempio, le caldaie a condensazione, i climatizzatori a pompa di calore, gli scaldacqua a pompa di calore, gli impianti fotovoltaici, i generatori di calore a biomassa (come le Stufe a pellets);
d)    gli elettrodomestici che usufruiscono del cosiddetto Bonus arredi collegato a interventi di ristrutturazione (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).

Termini di scadenza per  l’invio della comunicazione:
La comunicazione è obbligatoria per i soli interventi la cui data di ultimazione o di collaudo decorre a partire dal  1° gennaio 2018 (non sussiste alcun obbligo se la data di fini lavori/collaudo è anteriore al 1/1/2018).

Poiché il Portale Enea è stato attivato in data 21/11/2018 le Comunicazioni dovranno essere presentate:

– se la data di fine lavori/collaudo è avvenuta  tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 la scadenza per l’invio all’Enea è il 19 febbraio 2019 (90 giorni dal 21/11/2018);
– se la data di fine lavori/collaudo è successiva al 21/11/2018 la Comunicazione andrà presentata entro 90 giorni dalla data di fine lavori/collaudo (ad esempio se la data di fine lavori/collaudo è il 30/11/2018 la data di scadenza per l’invio all’Enea è il 28/02/2019).

L’avvenuta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello sul quale, oltre ai dati inseriti, vengono indicati:
• la data di trasmissione;
• un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.