Sono state prorogate sino a fine anno:
- i termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
- il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.
Risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- accertamenti esecutivi ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale
- ingiunzioni degli enti territo...