Sospensione di cartelle e pagamenti sino al 31 dicembre 2020

Sono state prorogate sino a fine anno:

  • i termini di pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della riscossione;
  • il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento.

Risultano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

il differimento del termine finale di sospensione interessa anche gli:
  1. accertamenti esecutivi ex articolo 29 D.L. 78/2010;
  2. avvisi di accertamento in materia doganale
  3. ingiunzioni degli enti territoriali;
  4. nuovi accertamenti esecutivi per tributi locali

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti derivanti dalla decadenza, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate (e non cinque), anche non consecutive.

In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive:
  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’Agente della riscossione durante il periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, è previsto che:
  1. i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di dodici mesi;
  2. i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Da ultimo, per quanto concerne la rottamazione-ter il saldo e stralcio non essendo intervenuta alcuna modifica ad opera del D.L. 129/2020, resta fermo che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 in relazione alle scadenze, non si ha inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.