Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei confronti di tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia.

Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse nei carichi iscritti a ruolo, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 D.Lgs. 46/99 (sanzioni e somme aggiuntive ai crediti previdenziali), provvedendo al pagamento integrale delle:

  • somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;

  • di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. 

    Tabella riassuntiva

    Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

    Soggetti interessati

    Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015

    Agevolazione

    Definizione agevolata delle somme da versare

    Per quali tributi

    • Irpef;

    • Ires;

    • Irap;

    • Contributi previdenziali e assistenziali;

    • L’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all’importazione.

    Cosa va versato

    1. Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse;

    2. Importi maturati a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

    Importi non agevolabili

    • L’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

    • le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del Regolamento CE n°659/99;

    • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

    • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

    • le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

    Come richiedere la definizione agevolata

    Presentazione di un’istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell’agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.

    Entro quando

    Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017. Che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23.